Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende disporre, attraverso una modifica legislativa, che i dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dell'ex Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, che hanno prestato servizio per almeno quindici anni come ispettori di vigilanza, e gli ispettori tributari che hanno ricoperto tale mansione anch'essi per quindici anni, possano ottenere l'abilitazione a consulente del lavoro senza dovere sostenere l'esame previsto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni.
      A legislazione vigente questa possibilità è limitata infatti ai soli dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      Ad avvalorare l'opportunità di approvare questa modificazione vi è il fatto che i corpi ispettivi delle varie amministrazioni ed enti dello Stato hanno sempre operato in congiunta con i colleghi delle direzioni provinciali del lavoro, espletando mansioni equipollenti.
      È bene ricordare che le competenze degli ispettori degli enti previdenziali non si limitano alla normativa del lavoro negli accessi ispettivi, ma affrontano anche quella previdenziale e, dal 1998, con l'istituzione del quadro SA del modello 770, anche le tematiche fiscali.
      Analogo ragionamento vale anche per i militari del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri che operano presso gli ispettorati.
      Infatti, gli ispettori di vigilanza delle varie amministrazioni quando eseguono un accesso ispettivo operano su tutta l'azienda, non limitandosi alle competenze dell'istituto a cui appartengono, come del resto impone la legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

 

Pag. 2